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D.M. 20/04/20053. Il regolamento č approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministro per i beni e le attivitą culturali e la regione Marche. Art. 6 - Statuto e regolamento del Consorzio 1. Lo statuto del Consorzio definisce l'organizzazione interna, le modalitą di partecipazione popolare e le forme di pubblicitą degli atti. 2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilitą del Consorzio sono predisposti da una commissione composta da quindici componenti qui di seguito specificati a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che la presiede b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivitą culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivitą culturali c) un rappresentante della regione Marche su designazione del Presidente della regione medesima d) un rappresentante delle Universitą marchigiane su designazione dei rettori delle Universitą medesime e) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima g) un rappresentante per ognuna delle Comunitą montane interessate su designazione delle Comunitą montane medesime h) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati su designazione dei medesimi. 3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attivitą culturali e della regione Marche. 4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a 180 giorni, č legittimamente insediata allorchč sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti. Art. 7 - Entrate del Consorzio Costituiscono entrate del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonchč di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Marche, della provincia di Ancona, della provincia di Pesaro e Urbino, delle Comunitą montane e dei comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 22 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivitą del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche. Art. 8 - Comitato di gestione provvisoria del Parco 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalitą giuridica di diritto pubblico del Consorzio, č costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo delle Marche. Il comitato č composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere della regione Marche, e da otto componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalitą a) un esperto in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivitą culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivitą culturali b) un esperto in rappresentanza della regione Marche su designazione del presidente della regione medesima c) un esperto in rappresentanza delle Universitą marchigiane su designazione dei rettori delle Universitą medesime d) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione del presidente della provincia medesima e) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su designazione del presidente della provincia medesima f) un rappresentante delle comunitą montane interessate su designazione dei presidenti delle Comunitą montane medesime g) due rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei comuni di Novafeltria e di Sassoferrato. 2. Fino all'insediamento degli organi del Consorzio, il comitato esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco dello zolfo delle Marche. 3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la regione Marche. Art. 9 - Regime autorizzativo 1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivitą previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto č sottoposto al preventivo parere dell'organo di amministrazione del Consorzio. Nelle more della sua costituzione valgono le norme degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione dei singoli comuni. Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attivitą culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica a tutti gli immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco con esclusione delle zone individuate quali zone omogenee B di completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti. Il presente decreto č inviato ai competenti organi di controllo e sarą successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2005 Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio Matteoli Il Ministro per i beni e le attivitą culturali Urbani Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 213 Allegato A ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE A) Miniera di zolfo di Cabernardi 1. Sito della miniera di zolfo di Cabernardi (Comune di Sassoferrato (AN)): portineria, fienile, lampisteria, attrezzeria, tettoia dell'attrezzeria, sala compressori, depositi della miniera, spogliatoi dei minatori, vecchio serbatoio della nafta, resti di edificio di servizio, pozzo «Donegani», deposito per la teleferica, calcheroni, parte terminale dei calcheroni, base della teleferica, forni Gili, piano inclinato, camino per i gas, «ginesario», edificio di servizio del ginesario, muro di recinzione, resti della galleria, edificio di servizio, stalla, casa del guardiano della polveriera, infermeria, sito dedicato a S. Barbara, mensa degli impiegati, case degli impiegati, pista di pattinaggio, campo da tennis, case degli operai, serbatoi per l'acqua, attrezzeria, polveriera, cooperativa dei minatori, discenderia (sniz). 2. Sito della miniera di zolfo di Vallotica (Comune di Sassoferrato (AN)): viabilitą tra la miniera di Cabernardi e la miniera di Vallotica, ciminiera, serbatoio, edifici di servizio, sala macchine, uffici, pozzo, sistemi di manovra, forni Gill. 3. Sito del villaggio di minatori di Cantarino (Comune di Sassoferrato (AN)): edifici per alloggi, via Rostan, Corso Tomatis, via Boschetti, «Cattedra», chiesa, ventoloni. 4. Sito di Felcine (Comune di Sassoferrato (AN)): ventolone. 5. Sito della raffineria di zolfo di Bellisio Solfare (Comune di Pergola (PU)): edifici della raffineria, falegnameria, ex-abitazioni per impiegati, expalazzina degli uffici, ex-magazzini presso la stazione ferroviaria, prima diga per la produzione di energia elettrica. 6. Sentieri di accesso dal Comune di Arcevia alla miniera di Cabernardi (Comune di Arcevia (AN)): A: da Palazzo; B: da Caudino; C: da Costa; D: da S. Stefano; E: da Civitalba. B) Miniera di zolfo di Perticara (Comuni di Novafeltria (PU), Sant'Agata Feltria (PU) e Talamello (PU)): area interna alla perimetrazione riportata nella cartografia allegata al presente decreto ed in particolare: 1. Sito della miniera di zolfo di Perticara: Pozzi e discenderie: Pozzo Perticara, Pozzo Mezzena, Pozzo Vittoria, Pozzo Parisio, Pozzo Montecchio, Pozzo Alessandro, Pozzo Paolo, Discenderia Fanante, antico ingresso delle miniere Perticara -Marazzana («le scale»), discenderia Monte Pincio; calcaroni, forni Gill; 2. Cantiere Certino: sala argano, castello del Pozzo Vittoria, sala compressori, lampisteria, officina meccanica, centrale elettrica, magazzino, uffici, bagni-docce, sala musica (gią deposito carburo), dopolavoro aziendale; 3. Cantiere Pozzo Alessandro - Villaggio minerario: alloggi impiegati, sede cooperativa di consumo, cabina elettrica, rimessa autoveicoli, stallescuderie, sala argano-officine, alloggi impiegati, magazzino, villino amministratore, mense impiegati, scuola-palestra, campo sportivo, magazzino agrario (Cą Piermanzo), abitazione (Cą Piermanzo), spacciobotteghino (Cą Piermanzo), Cą de Masi; 4. Edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera: alloggi, palazzo del direttore, abitazione vice-direttore, abitazione impiegati, ospedale vecchio, ospedale nuovo, abitazione dottore (gią mensa), abitazione infermiere (gią mensa), alloggi operai (Palazzone), centrale elettrica; 5. Edifici ubicati nell'abitato di Perticara: scuola media, sede cooperativa di consumo, vecchia sede Museo Minerario (gią macello comunale), edificio con cabina elettrica, sala macchine, lavatoio di Casalecchio; 6. Edifici ubicati a Novafeltria: mulino delle polveri, stazione ferroviaria, stazione della teleferica; 7. Edifici ubicati nella localitą Campiano di Talamello: mulini delle polveri. ----> Planimetrie alle pagine seguenti <---- |
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